
LA DELIBERA N° 497
21 Nov 2024
di Gabriella Sparano

LA SENTENZA 6332
21 Nov 2024
di Gabriella Sparano
Le stazioni appaltanti avevano già richiesto all’ANAC un parere sulla possibilità di procedere con lo strumento del silenzio-assenso, decorsi inutilmente 30 giorni dalla relativa istanza agli enti certificanti. Il nuovo comma 3-bis del correttivo ammette l’aggiudicazione in pendenza delle verifiche esclusivamente in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, e non anche in caso di mancato o tardivo riscontro nel termine di 30 giorni da parte degli Enti Certificanti interpellati.
Le stazioni appaltanti avevano già richiesto all’ANAC un parere sulla possibilità di procedere con lo strumento del silenzio-assenso, decorsi inutilmente 30 giorni dalla relativa istanza agli enti certificanti. Il nuovo comma 3-bis del correttivo ammette l’aggiudicazione in pendenza delle verifiche esclusivamente in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, e non anche in caso di mancato o tardivo riscontro nel termine di 30 giorni da parte degli Enti Certificanti interpellati.

AL MOMENTO NESSUN SEGNALE DI NUOVA PROROGA
17 Nov 2024
di Gabriella Sparano
Al momento non si hanno notizie di una eventuale ulteriore proroga ma già qualche stazione appaltante si sta preoccupando e cerca di capire cosa succederà in caso di mancata proroga. La selezione effettuata con la qualificazione e l’avanzamento della digitalizzazione dovrebbero aver ridotto l’area del disagio
Al momento non si hanno notizie di una eventuale ulteriore proroga ma già qualche stazione appaltante si sta preoccupando e cerca di capire cosa succederà in caso di mancata proroga. La selezione effettuata con la qualificazione e l’avanzamento della digitalizzazione dovrebbero aver ridotto l’area del disagio

LE MODIFICHE AL CODICE 36
17 Nov 2024
di Niccolò Grassi
Riscritti integralmente i contenuti dell’allegato V.2: confermata l’importanza dello strumento, vengono introdotte norme mirate a procedure più agili e maggiore efficacia operativa. L’obbligo di farvi ricorso è limitato alle opere sopra soglia, esplicitato l’allargamento alle concessioni.
Riscritti integralmente i contenuti dell’allegato V.2: confermata l’importanza dello strumento, vengono introdotte norme mirate a procedure più agili e maggiore efficacia operativa. L’obbligo di farvi ricorso è limitato alle opere sopra soglia, esplicitato l’allargamento alle concessioni.

L'ARTICOLO 109
14 Nov 2024
di Gabriella Sparano
Il nuovo sistema reputazionale del codice 36 doveva essere pienamente operativo entro il 1° ottobre scorso, ma la scadenza non è stata rispettata.
Il nuovo sistema reputazionale del codice 36 doveva essere pienamente operativo entro il 1° ottobre scorso, ma la scadenza non è stata rispettata.

atto di governo 226
13 Nov 2024
di Gabriella Sparano
Confermate dalla relazione introduttiva le tre linee direttrrici annunciate da Salvini: modifiche di coordinamento interno, precisazioni e chiarimenti su singole norme, modifiche a istituti fondamentali dove si sono manifestate criticità nella prima fase attuativa
Confermate dalla relazione introduttiva le tre linee direttrrici annunciate da Salvini: modifiche di coordinamento interno, precisazioni e chiarimenti su singole norme, modifiche a istituti fondamentali dove si sono manifestate criticità nella prima fase attuativa

TAR LAZIO
11 Nov 2024
di Gabriella Sparano

INTERPRETAZIONI DIVERGENTI
11 Nov 2024
di Gabriella Sparano
La deliberazione 174/2024/PREV del 17 luglio 2024 della Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti e la delibera 454 del 9 ottobre 2024 dell’Autorità nazionale anticorruzione vanno in direzioni opposte. Ecco perché
La deliberazione 174/2024/PREV del 17 luglio 2024 della Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti e la delibera 454 del 9 ottobre 2024 dell’Autorità nazionale anticorruzione vanno in direzioni opposte. Ecco perché

LA MODIFICA ALL'ARTICOLO 193 DEL CODICE APPALTI
10 Nov 2024
di Niccolò Grassi
Possibilità di iniziativa privata anche quando un’opera non è inserita nella programmazione dell’ente concedente. Molte misure sono finalizzate a creare maggiore trasparenza sulle proposte avanzate dagli operatori economici: l’obbligo di pubblicazione della proposta da parte dell’ente concedente sul proprio sito, la possibilità per altri soggetti privati di presentare soluzioni alternative sullo stesso progetto entro sessanta giorni, la possibilità per l’ente concedente di chiedere modifiche sulle proposte presentate e di convovare una conferenza di servizi preliminare…
Possibilità di iniziativa privata anche quando un’opera non è inserita nella programmazione dell’ente concedente. Molte misure sono finalizzate a creare maggiore trasparenza sulle proposte avanzate dagli operatori economici: l’obbligo di pubblicazione della proposta da parte dell’ente concedente sul proprio sito, la possibilità per altri soggetti privati di presentare soluzioni alternative sullo stesso progetto entro sessanta giorni, la possibilità per l’ente concedente di chiedere modifiche sulle proposte presentate e di convovare una conferenza di servizi preliminare…

SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA
10 Nov 2024
di Silvana Siddi
Nelle procedure ad evidenza pubblica caratterizzate da netta separazione tra fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica è interdetta alla Commissione la conoscenza, anche potenziale, dell’offerta economica finché non sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, la cui violazione comprometterebbe la garanzia di imparzialità della valutazione. Il Consiglio di Stato tuttavia chiarisce che il principio non va inteso in senso assoluto e formalistico, essendo ammessa, a determinate condizioni, presenza di elementi economici nell’offerta tecnica.
Nelle procedure ad evidenza pubblica caratterizzate da netta separazione tra fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica è interdetta alla Commissione la conoscenza, anche potenziale, dell’offerta economica finché non sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, la cui violazione comprometterebbe la garanzia di imparzialità della valutazione. Il Consiglio di Stato tuttavia chiarisce che il principio non va inteso in senso assoluto e formalistico, essendo ammessa, a determinate condizioni, presenza di elementi economici nell’offerta tecnica.
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