PARERE N.32

CCNL, prime indicazioni operative di Anac sull’applicazione dell’allegato I.01 al codice: rafforzate le tutele dei lavoratori

di Niccolò Grassi
Chiarita l’applicazione dei i criteri che le stazioni appaltanti devono seguire per accertare l’equivalenza rispetto al contratto prescelto dalla stazione appaltante. La verifica deve basarsi su parametri economici e normativi specifici, includendo elementi come la retribuzione tabellare annua, le indennità di contingenza, l’elemento distinto della retribuzione (EDR) e le mensilità aggiuntive.

L’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile negli appalti pubblici ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi un tema centrale e di grande rilievo nel sistema della contrattualistica pubblica e ciò in ragione del fatto che il sistema introdotto dal Dlgs 36/2023, per come oggi modificato dal Dlgs 209/2024, esprime la volontà del legislatore di enfatizzare l’importanza di garantire tutele economiche e normative adeguate per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dei contratti pubblici. Sul punto, è sufficiente esaminare il contenuto dell’articolo 11 del codice che stabilisce con chiarezza che le stazioni appaltanti devono indicare, nei documenti di gara, il CCNL di riferimento, selezionandolo tra quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Questo obbligo, certamente posto a presidio e tutela dei lavoratori, ha tuttavia suscitato non poche difficoltà applicative nel corso del tempo e in particolare rispetto all’onere posto in capo agli operatori economici di garantire l’equivalenza delle tutele qualora scelgano di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante. Molti si sono legittimamente domandati come tale verifica dovesse essere eseguita.

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