Con l’avvento del D.lgs. n. 36/2023 e la nuova integrale gestione digitalizzata dell’accesso agli atti, molti – compreso lo scrivente – credevano che il futuro di tale istituto fosse assicurato, soprattutto in termini di riduzione del contenzioso connesso al rapporto tra accesso di natura difensiva e diritto alla riservatezza. Sul punto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza sorta con l’avvento del Codice, la quale ebbe a sostenere – sfortunatamente – che con il D.Lgs. n. 36/2023, sarebbe stata introdotta una nuova disciplina dell’accesso agli atti di gara e che, in particolare, l’art. 36 avrebbe previsto delle novità che avrebbero riflettuto l’evoluzione ideologica, culturale e giuridica del sistema. Secondo tale giurisprudenza, con la comunicazione digitale dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante ha l’onere di rendere note le decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte, senza avvisi preliminari ai controinteressati e, i primi cinque classificati potranno visionare reciprocamente le offerte tramite piattaforme informatiche, accelerando così la procedura e le decisioni sull’oscuramento delle offerte: “il quadro che emerge è, per l’appunto, quello della pubblicizzazione integrale della gara pubblica e l’eradicazione di tutto il contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni sulla, spesso strumentale, difesa del c.d. know how industriale e commerciale” (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. II, 1° dicembre 2023, n. 1388).
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