SPARITO DAI RADAR DA MARZO 2024
15 Gen 2025
di Gabriella Sparano
Lo schema dell’Autorità, recependo le diverse interpretazioni, aveva isolato tre diverse opzioni, affidando, in un primo tempo, all’esito della consultazione pubblica, la scelta dell’opzione regolatoria da indicare nel bando tipo (sebbene essa propendesse già per quella intermedia), e ritenendo opportuno, in un secondo tempo, attendere la decisione del Legislatore.
Lo schema dell’Autorità, recependo le diverse interpretazioni, aveva isolato tre diverse opzioni, affidando, in un primo tempo, all’esito della consultazione pubblica, la scelta dell’opzione regolatoria da indicare nel bando tipo (sebbene essa propendesse già per quella intermedia), e ritenendo opportuno, in un secondo tempo, attendere la decisione del Legislatore.
TAR LAZIO
14 Gen 2025
di Gabriella Sparano
Rigettata così la posizione assunta dall’Amministrazione impugnata secondo la quale, invece, il disposto dell’articolo 36, comma 1, del Codice sarebbe finalizzato alla tutela del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Rigettata così la posizione assunta dall’Amministrazione impugnata secondo la quale, invece, il disposto dell’articolo 36, comma 1, del Codice sarebbe finalizzato alla tutela del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
LA SENTENZA DEL TAR LAZIO
12 Gen 2025
di Gabriella Sparano
Per il giudice prevale il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’articolo 10 del codice, secondo cui le cause di esclusione non possono essere interpretate estensivamente. Ciò anche in ragione del decreto legislativo 150/2022 che ha modificato la disciplina del patteggiamento escludendo che la sentenza di patteggiamento possa produrre, in ambito diverso da quello penale e in assenza di pene accessorie, gli effetti di una sentenza di condanna
Per il giudice prevale il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’articolo 10 del codice, secondo cui le cause di esclusione non possono essere interpretate estensivamente. Ciò anche in ragione del decreto legislativo 150/2022 che ha modificato la disciplina del patteggiamento escludendo che la sentenza di patteggiamento possa produrre, in ambito diverso da quello penale e in assenza di pene accessorie, gli effetti di una sentenza di condanna
LE NOVITà DEL CORRETTIVO
07 Gen 2025
di Gabriella Sparano
Nessuna indicazione su come si possa procedere alla nomina, sul compenso e sul rapporto che si viene a instaurare tra l’amministrazione richiedente, quella concedente e il personale di questa designato quale RUP. Viene in soccorso l’articolo 116 del codice pure modificato dal correttivo. che pure fa riferimento al prestito di personale da altre Pa ma ne indica le modalità.
Nessuna indicazione su come si possa procedere alla nomina, sul compenso e sul rapporto che si viene a instaurare tra l’amministrazione richiedente, quella concedente e il personale di questa designato quale RUP. Viene in soccorso l’articolo 116 del codice pure modificato dal correttivo. che pure fa riferimento al prestito di personale da altre Pa ma ne indica le modalità.
LE NOVITà DEL DECRETO LEGISLATIVO 209/2024
07 Gen 2025
di Gabriella Sparano
È quanto si ricava dalla lettura combinata di due nuovi commi aggiunti dal correttivo al codice 36, ossia il comma 8-bis dell’articolo 41 ed il comma 15-bis dell’articolo 120. Ma restano tre quesiti decisivi che, senza risposte adeguate, potrebbero portare proprio a quel contenzioso che si vorrebbe evitare
È quanto si ricava dalla lettura combinata di due nuovi commi aggiunti dal correttivo al codice 36, ossia il comma 8-bis dell’articolo 41 ed il comma 15-bis dell’articolo 120. Ma restano tre quesiti decisivi che, senza risposte adeguate, potrebbero portare proprio a quel contenzioso che si vorrebbe evitare
02 Gen 2025
di Niccolò Grassi
IL PDF DEL TESTO PUBBLICATO
02 Gen 2025
di Giorgio Santilli
IL TESTO DEFINITIVO APPROVATO DAL CDM
24 Dic 2024
di Giorgio Santilli
La franchigia del meccanismo revisionale scende dal 5 al 3%, la rivalutazione sale dall’80 al 90%. Saltano le penali pagate come causa di esclusione dalla gara di un’impresa. Si rafforza il contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative ma resta uno spazio per contratti alternativi. L’anticipazione sale per tutti al 20% elevabile al 30% dal bando.
La franchigia del meccanismo revisionale scende dal 5 al 3%, la rivalutazione sale dall’80 al 90%. Saltano le penali pagate come causa di esclusione dalla gara di un’impresa. Si rafforza il contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative ma resta uno spazio per contratti alternativi. L’anticipazione sale per tutti al 20% elevabile al 30% dal bando.
24 Dic 2024
di Gabriella Sparano
L’articolo 15, infatti, si arricchisce, al comma 2, di un ulteriore periodo (non previsto nello schema di correttivo) il quale prevede che “Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”. E’ una previsione che, probabilmente, mira a venire incontro alle difficoltà lamentate da tante stazioni appaltanti.
L’articolo 15, infatti, si arricchisce, al comma 2, di un ulteriore periodo (non previsto nello schema di correttivo) il quale prevede che “Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”. E’ una previsione che, probabilmente, mira a venire incontro alle difficoltà lamentate da tante stazioni appaltanti.
TAR Basilicata-Potenza
22 Dic 2024
di Gabriella Sparano
A smentire la suddetta doglianza, in verità, sarebbe bastato ricordare che la contestata disposizione altro non è che la pedissequa ripetizione di quanto contenuto nel Bando tipo dell’ANAC n. 1/2023, a cui, ai sensi dell’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 83 del Codice, le stazioni appaltanti devono attenersi, salvo che non abbiano espressamente motivato, nella delibera a contrarre, le deroghe ad esso apportate. Pertanto, il ricorrente, avrebbe dovuto impugnare anche il Bando tipo che vi dava fondamento e legittimazione.
A smentire la suddetta doglianza, in verità, sarebbe bastato ricordare che la contestata disposizione altro non è che la pedissequa ripetizione di quanto contenuto nel Bando tipo dell’ANAC n. 1/2023, a cui, ai sensi dell’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 83 del Codice, le stazioni appaltanti devono attenersi, salvo che non abbiano espressamente motivato, nella delibera a contrarre, le deroghe ad esso apportate. Pertanto, il ricorrente, avrebbe dovuto impugnare anche il Bando tipo che vi dava fondamento e legittimazione.
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