Il Dlgs 36/2023 segna un punto di svolta per l’intero ordinamento nazionale in materia di affidamenti e gestione dei contratti pubblici. In un contesto normativo sempre più orientato alla digitalizzazione e all’efficienza amministrativa, l’art. 30 assume un significato paradigmatico, rappresentando la prima disposizione legislativa espressa a riconoscere l’uso dell’intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi relativi al ciclo di vita degli appalti pubblici.
La norma impone alle Amministrazioni l’adozione di procedure automatizzate, specificando al contempo i requisiti minimi di trasparenza, tracciabilità, conoscibilità e comprensibilità. I sistemi algoritmici, anche quando impiegati, devono rispettare i principi fondamentali dell’azione amministrativa, quali la non esclusività della decisione algoritmica, la supervisione umana e il diritto dell’operatore economico di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata.
Si tratta di una rivoluzione concettuale e operativa: per la prima volta, l’ordinamento positivo apre alla possibilità che, in una procedura ad evidenza pubblica, decisioni rilevanti — seppur non totalmente sostitutive — possano essere supportate o condizionate da logiche computazionali. In questo quadro, l’intelligenza artificiale non è più solo un’opzione tecnologica, ma diviene uno strumento strutturalmente previsto dal codice per migliorare efficienza, economicità e imparzialità dell’azione amministrativa.
Tuttavia, l’attuazione pratica di tale disposizione è ancora in fase embrionale, e ciò rende particolarmente rilevanti le prime pronunce giurisprudenziali sul tema, che iniziano a delineare i confini operativi e giuridici dell’impiego dell’IA negli appalti pubblici.
La sentenza 4546 del 3 marzo 2025 del TAR Lazio rappresenta il primo pronunciamento in cui un giudice amministrativo ha dovuto esprimersi su una concreta applicazione di strumenti basati su intelligenza artificiale nell’ambito di una procedura di gara.
Nel caso di specie, la questione riguardava un affidamento indetto da Consip, avente ad oggetto servizi di pulizia e sanificazione. L’aggiudicatario aveva proposto una soluzione tecnica fortemente incentrata sull’impiego dell’IA per l’ottimizzazione operativa e la rendicontazione dei servizi. L’impresa ricorrente ha contestato l’attribuzione di punteggi elevati all’offerta tecnica del concorrente, ritenendo che la concreta applicabilità delle soluzioni IA proposte non fosse adeguatamente dimostrata.
Il TAR ha assunto una posizione equilibrata: pur riconoscendo l’ampia discrezionalità tecnica della commissione di gara, ha sottolineato che l’impiego dell’intelligenza artificiale non può tradursi in un automatismo valutativo, né può giustificare una carenza istruttoria. Spetta comunque alla stazione appaltante verificare la concretezza, l’affidabilità e la misurabilità degli strumenti proposti, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e trasparenza.
Con la sentenza 4857 del 4 giugno 2025, il Consiglio di Stato-Sezione IV ha affrontato una questione giuridicamente distinta ma complementare: l’accesso al codice sorgente del software utilizzato nella piattaforma digitale di gara, invocato dall’operatore economico escluso per verificare un presunto malfunzionamento del sistema.
In dettaglio, l’esclusione era avvenuta per mancato caricamento conforme della documentazione tecnica, rilevato automaticamente dalla piattaforma informatica. L’operatore ha chiesto di accedere al codice sorgente per dimostrare che l’errore era dovuto a un bug del sistema. La stazione appaltante ha negato l’accesso, invocando la tutela del segreto industriale e il fatto che il software in questione non operava scelte discrezionali, ma solo controlli tecnici di coerenza.
Il Consiglio di Stato ha confermato che l’intelligenza artificiale può legittimamente supportare l’azione amministrativa, ma non può mai assumere autonomamente decisioni discrezionali, salvo espressa e regolata attribuzione normativa. Di conseguenza, se l’algoritmo non costituisce un decisore, bensì un semplice strumento esecutivo, il diritto d’accesso al codice sorgente può essere limitato, a meno che non ricorrano i requisiti di “stretta indispensabilità” ai fini difensivi.
Il collegio ha anche affermato che la trasparenza della decisione amministrativa non si spinge sino a sacrificare il diritto di proprietà industriale del titolare del software, soprattutto se l’interessato non fornisce un principio di prova concreto del malfunzionamento.
Una parte particolarmente innovativa della sentenza risiede nella qualificazione dell’algoritmo come “atto amministrativo informatico”, quando incide direttamente sull’esito della gara. In tal caso, si applicano le garanzie tipiche del procedimento amministrativo, incluso il diritto d’accesso e la motivazione esplicita. Tuttavia, nel caso di specie, il software non rientrava in questa categoria, trattandosi di uno strumento di validazione tecnica, e non di selezione.
Le due pronunce tracciano quindi un solco interpretativo importante per la futura applicazione dell’intelligenza artificiale negli appalti pubblici.
Esse confermano che:
- l’IA può rappresentare un opportuno supporto all’efficienza amministrativa, ma non un surrogato della discrezionalità;
- l’adozione di strumenti automatizzati non solleva le stazioni appaltanti dall’obbligo di verifica e motivazione;
- l’accesso al codice sorgente è subordinato a requisiti stringenti di indispensabilità difensiva.
In definitiva, l’art. 30 costituisce il manifesto di una nuova era giuridico-tecnologica, ma la sua attuazione richiederà un delicato equilibrio tra innovazione, garanzie partecipative e responsabilità pubblica.