LE NOVITA' DEL CODICE 36

Compensi più ricchi per i componenti del Collegio consultivo tecnico, triplica il valore del tetto complessivo

Preoccupazioni fra stazioni appaltanti e operatori economici per la nuova disciplina “nascosta” nell’allegato V.2 che aumenterà i costi per un effettivo funzionamento dell’istituto. Il compenso fisso di oggi è pari al compenso complessivo previsto dal decreto legge 76/2020 e dalle linee guida del ministero, mentre il compenso complessivo oggi può essere tre volte quello fisso. Maggiore incentivo alla partecipazione per tecnici e giuristi rispetto al passato ma il rischio ancora una volta è che l’istituto non decolli – di Giorgio Santilli

Crescono, fino a triplicare, i compensi dei componenti del Collegio consultivo tecnico (CCT). O almeno il tetto massimo ai compensi. E se il gettone pesante rende più attraente l’istituto per giuristi e tecnici che possono far parte dei collegi (come ha evidenziato Rosamaria Berloco nel suo prezioso intervento sul Diario dei nuovi appalti che si può consultare qui), dall’altro lato suscita già qualche perplessità nelle stazioni appaltanti e nelle imprese appaltatrici chiamate a caricarsi costi maggiori del passato, almeno sulla carta (cioè se il CCT viene poi concretamente attivato con richieste di pareri e determinazioni). Arma a doppio taglio: l’aumento dei compensi potrebbe contribuire a superare le resistenze dei professionisti alla partecipazioni ai collegi, ma rischia anche di rendere meno competitivo l’istituto proprio per le resistenze dei soggetti che dovrebbero attivarlo. Ancora sotto traccia, qualche lamentela si avverte già. E così il tentativo di rilancio fatto dal codice 36 – con un allargamento a forniture e servizi e una estensione della obbligatorietà che il Diario ha trattato a fondo con un altro articolo illuminante di Gabriella Sparano (si veda qui) – comincia già a dividere e rischia di lasciare spazio a interpretazioni riduttive e di fermarsi presto.

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In archivio
SEZIONE REGIONALE TOSCANA
di Gabriella Sparano
L’obbligo dev’essere interpretato in coerenza con il divieto generale di cui all’art. 3, comma 59, della l. 244/2007 (divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo contabile) oppure va considerato una deroga tale da consentire di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi di danno all’amministrazione?
ANAC
di Gabriella Sparano
A meno di future implementazioni del sistema di interoperabilità (PCP e piattaforme di approvvigionamento digitale certificate), al momento nulla è cambiato: per accedere ai certificati è ancora necessario richiedere ed ottenere l’autorizzazione dell’operatore economico all’interno del FVOE, nonostante l’avvenuta compilazione della scheda S2. Si attendono, dunque, nuovi chiarimenti dell’Autorità.
TAR LAZIO-ROMA
di Gabriella Sparano
Tracciato un confine netto tra ciò che è “escluso” ma comunque “pubblico” e ciò che è “estraneo” al sistema degli appalti pubblici, salvaguardando così la libertà di iniziativa economica in contesti di mercato pienamente concorrenziali.
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TAR LAZIO
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INFRASTRUTTURE
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CONGIUNTURA
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