La “non ammissione” di un concorrente in una gara d’appalto (con conseguente effetto escludente), derivante dalla mancata presentazione di un documento essenziale richiesto a pena di esclusione, rientra nelle attribuzioni della Commissione di gara e non viola la ripartizione di competenze tra RUP e Commissione ai sensi del Dlgs. 36/2023, soprattutto quando la decisione non è espressione di discrezionalità e la comunicazione finale è formalizzata da un soggetto apicale e legittimato della stazione appaltante. Lo ha affermato il TAR Campania-Napoli, con la Sentenza del 14/07/2025, n. 5288, la quale ha affrontato il ricorso di una società che contestava la propria esclusione dalla gara, sostenendo che la decisione di esclusione, dovuta alla mancata allegazione del “Progetto di assorbimento del personale”, dovesse essere adottata dal RUP e non dalla Commissione di gara, in presunta violazione dell’articolo 15, comma 5, del Dlgs. 36/2023, in combinato disposto con l’articolo 7 dell’Allegato I.2.
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