TAR CAMPANIA NAPOLI

L’esclusione dalla gara di un concorrente per mancata presentazione di un documento essenziale rientra nelle attribuzioni della Commissione

di Gabriella Sparano
Con la Sentenza del 14/07/2025, n. 5288, sul ricorso di una società che contestava la propria esclusione dalla gara, il giudice ha respinto tale contestazione, sull’assunto che l’articolo 7 dell’Allegato I.2 al Codice chiarisce che il RUP può svolgere tutte le attività non valutative, mentre la Commissione conserva piena competenza in ordine ai profili tecnico-discrezionali dell’offerta.

La “non ammissione” di un concorrente in una gara d’appalto (con conseguente effetto escludente), derivante dalla mancata presentazione di un documento essenziale richiesto a pena di esclusione, rientra nelle attribuzioni della Commissione di gara e non viola la ripartizione di competenze tra RUP e Commissione ai sensi del Dlgs. 36/2023, soprattutto quando la decisione non è espressione di discrezionalità e la comunicazione finale è formalizzata da un soggetto apicale e legittimato della stazione appaltante. Lo ha affermato il TAR Campania-Napoli, con la Sentenza del 14/07/2025, n. 5288, la quale ha affrontato il ricorso di una società che contestava la propria esclusione dalla gara, sostenendo che la decisione di esclusione, dovuta alla mancata allegazione del “Progetto di assorbimento del personale”, dovesse essere adottata dal RUP e non dalla Commissione di gara, in presunta violazione dell’articolo 15, comma 5, del Dlgs. 36/2023, in combinato disposto con l’articolo 7 dell’Allegato I.2.

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La Sentenza del 25/07/2025, n. 27467: anche se l’aggiudicazione è “inquinata da illiceità”, l’appaltatore che esegue, anche solo in parte, gli obblighi contrattuali, ha diritto al relativo corrispettivo
ANTICORRUZIONE
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SENTENZA N. 6754
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IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
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TAR LAZIO
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