TAR LAZIO

L’affidamento diretto non è una gara: i quattro parametri inequivocabili, dall’art. 50 del Codice 36 all’assenza di una commissione giudicatrice

di Gabriella Sparano

Con la Sentenza del 11/11/2024, n. 19840, il TAR Lazio – Roma chiarisce alcuni aspetti dell’affidamento diretto che, sebbene pensato per velocizzare e semplificare appalti inferiori a certe soglie di importo ed espressamente definito – a scanso di equivoci – nell’Allegato I.1 del Codice 36 quale “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”, (articolo 3, comma 1, lett. d), ancora crea qualche problema e dubbio procedimentale.

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IL TESTO DEFINITIVO APPROVATO DAL CDM
di Giorgio Santilli
La franchigia del meccanismo revisionale scende dal 5 al 3%, la rivalutazione sale dall’80 al 90%. Saltano le penali pagate come causa di esclusione dalla gara di un’impresa. Si rafforza il contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative ma resta uno spazio per contratti alternativi. L’anticipazione sale per tutti al 20% elevabile al 30% dal bando.

di Gabriella Sparano
L’articolo 15, infatti, si arricchisce, al comma 2, di un ulteriore periodo (non previsto nello schema di correttivo) il quale prevede che “Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”. E’ una previsione che, probabilmente, mira a venire incontro alle difficoltà lamentate da tante stazioni appaltanti.
TAR Basilicata-Potenza
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A smentire la suddetta doglianza, in verità, sarebbe bastato ricordare che la contestata disposizione altro non è che la pedissequa ripetizione di quanto contenuto nel Bando tipo dell’ANAC n. 1/2023, a cui, ai sensi dell’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 83 del Codice, le stazioni appaltanti devono attenersi, salvo che non abbiano espressamente motivato, nella delibera a contrarre, le deroghe ad esso apportate. Pertanto, il ricorrente, avrebbe dovuto impugnare anche il Bando tipo che vi dava fondamento e legittimazione.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
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Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
TAR LAZIO
di Gabriella Sparano
È evidente, pertanto, che ove dette sopravvenienze si verifichino successivamente alla valutazione di congruità dell’offerta, determinino il meccanismo del riequilibrio del contratto di appalto
INFRASTRUTTURE
Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
CONGIUNTURA
Frena la produzione industriale dell’eurozona che ad aprile torna con il segno negativo. Le stime preliminari diffuse da Eurostat mostrano una flessione congiunturale dello 0,1%, dopo l’aumento dello 0,5% a marzo, e ben più ampio è l’arretramento su base annua con -3% rispetto ad aprile 2023. Nell’intera Unione Europea la produzione industriale è aumentata dello 0,5% rispetto al mese di marzo e calata del 2% su base annua.  In Italia rispetto a marzo 2024 si è registrata una flessione dell’1% (dopo -0,5%) e del 2,9% rispetto ad aprile 2023 dopo il  -3,2%…