Dall’entrata in vigore, lo scorso 30 aprile, della norma contenuta nel comma 16-quater dell’articolo 12 del decreto-legge 19/2024, convertito con la legge 56/2024, era legittimo aspettarsi un exploit, un’impennata del numero delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate nel Registro tenuto dall’ANAC. Perché la norma consente che, fino al 31 dicembre 2025, l’AGID possa rilasciare la certificazione sulla base di una semplice autodichiarazione di conformità rilasciata, ai sensi del DPR 445/2000, dai gestori delle piattaforme stesse. Non più, quindi, all’esito del procedimento di certificazione prescritto nella determina AGID 137 del 1° giugno 2023 e utilizzato fino alla predetta norma.
E, invece, smentendo i pronostici, da quel 30 aprile al momento in cui si scrive, il numero delle PAD nel registro dell’ANAC si è incrementato di una sola unità: da 59 si è passati a 60.
Certo, non è trascorso poi così tanto tempo, anche se immaginiamo che dietro una siffatta norma ci fosse una qualche pressione, che avrebbe avuto effetti più consistenti sin da subito. Cercando di coglierne una qualche motivazione, abbiamo allora consultato il sito dell’AGID, innanzitutto per vedere se la notizia del cambio di passo vi fosse stata pubblicata e se vi fosse stato magari messo a disposizione un modello di autocertificazione con indicazione di come ed a chi inviarla e dei tempi di evasione della pratica.
Questo contenuto è riservato agli abbonati
Accedi per continuare nella lettura.