L'ORDINANZA DEL TAR LAZIO

Settori speciali e società pubbliche, sarà la Corte Ue a dire quando si applica il codice (in nome della concorrenza)

Se le norme sugli appalti pubblici si applicassero soltanto nei casi in cui l’attività affidata dalla società fosse strettamente correlata a quella del core business rientrante nei settori speciali e non anche alle sue attività “estranee”, ci sarebbe il serio rischio – afferma il Tribunale amministrativo di Roma nel rimettere la questione alla Corte di giustizia – di una indebita e pericolosa sottrazione dall’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e alle regole della concorrenza – di Gabriella Sparano

I settori speciali sotto la lente di ingrandimento della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Con l’ordinanza  n. 9004 del 07 maggio 2024, infatti, il TAR Lazio-Roma ha ritenuto di rimettere alla
Corte di giustizia europea la seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione: “se
un’impresa pubblica, operante nei settori speciali …, tale perché soggetta ad un’influenza
dominante da parte di un’amministrazione aggiudicatrice, in particolare di un organismo di diritto
pubblico …, che ne detiene la maggioranza del capitale, sia tenuta al rispetto delle disposizioni
della direttiva 2014/25/UE allorché intenda concludere un contratto di appalto di servizi, di
importo superiore alle soglie di rilevanza europea, avente ad oggetto prestazioni non strettamente
inerenti le attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE ma dirette a soddisfare
in via esclusiva o prevalente bisogni dell’organismo di diritto pubblico controllante e delle società
da questo, a sua volta, controllate”.

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In archivio
di Gabriella Sparano
Come si ricorderà, la norma, per il fatto stesso di richiamare testualmente i “bandi” e gli “inviti”, aveva indotto a ritenerla non applicabile all’affidamento diretto, che gara non è e, quindi, non ha documenti di gara, quali appunto il bando e gli inviti. Tale interpretazione fu, tuttavia, respinta dal MIT con il Parere n. 2346 del 26/02/2024.
di Niccolò Grassi
Si tratta di un elemento cardine del sistema della contrattualistica pubblica soprattutto in relazione ai periodi di transizione da un sistema normativo ad un altro, ancor più fondamentale seguito dell’avvento del D.Lgs. n. 209/2024 poiché, come noto, l’art. 97 del Correttivo si è unicamente limitato a richiamare la sua immediata entrata in vigore nel nostro ordinamento, a discapito di qualsivoglia periodo transitorio che sarebbe stato quantomeno opportuno.
LA SENTENZA 367/2025 DEL CONSIGLIO DI STATO
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Nella procedura ristretta la fase di prequalifica fa parte della procedura di gara e richiede quindi il possesso dei requisiti, ma non è così nella procedura negoziata dove non c’è, né potrebbe esserci, la fase di prequalifica
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
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Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
TAR LAZIO
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È evidente, pertanto, che ove dette sopravvenienze si verifichino successivamente alla valutazione di congruità dell’offerta, determinino il meccanismo del riequilibrio del contratto di appalto
INFRASTRUTTURE
Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
CONGIUNTURA
Frena la produzione industriale dell’eurozona che ad aprile torna con il segno negativo. Le stime preliminari diffuse da Eurostat mostrano una flessione congiunturale dello 0,1%, dopo l’aumento dello 0,5% a marzo, e ben più ampio è l’arretramento su base annua con -3% rispetto ad aprile 2023. Nell’intera Unione Europea la produzione industriale è aumentata dello 0,5% rispetto al mese di marzo e calata del 2% su base annua.  In Italia rispetto a marzo 2024 si è registrata una flessione dell’1% (dopo -0,5%) e del 2,9% rispetto ad aprile 2023 dopo il  -3,2%…