L’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le informazioni contenute nelle offerte tecniche o economiche degli operatori economici non sono accessibili se qualificate – con apposita dichiarazione debitamente motivata – come segreti tecnici o commerciali. Si tratta di un limite al diritto di accesso documentale che trova fondamento nella tutela della riservatezza industriale, richiamando l’art. 98 del Codice della proprietà industriale. La norma, tuttavia, prevede (anzi, prevedeva) una eccezione significativa a tale limitazione, vale a dire il c.d. accesso difensivo, riconosciuto al concorrente che dimostri la stretta indispensabilità dell’ostensione ai fini della tutela in giudizio di una posizione giuridica differenziata. Questo meccanismo, già disciplinato all’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, consentiva in passato di bilanciare esigenze di segretezza e tutela giurisdizionale.
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