Non configura di per sé una “doppia offerta” la presenza di due offerte distinte da parte di un concorrente, la prima generata dalla piattaforma telematica e la seconda trasmessa tramite il modulo di gara. E parimenti, non è da considerarsi illegittima la condotta della stazione appaltante che interviene per superare l’incongruenza tra le due proposte, rettificando quella originata dalla piattaforma. L’operatore economico è salvo. Secondo quanto statuito dal TAR Abruzzo-Pescara con la sentenza n. 142 del 5 aprile 2025, infatti, la stazione appaltante è legittimata a procedere alla “rettifica d’ufficio” qualora riscontri un errore materiale che inficia l’offerta. Anzi, sussiste un vero e proprio onere in capo all’amministrazione di ricercare l’effettiva volontà negoziale del concorrente.
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