TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA

PPP e qualificazione: il TAR mette un freno all’interpretazione estensiva dell’ANAC

di Niccolò Grassi
Il chiarimento della sentenza del 16 aprile: la stazione appaltante non deve essere qualificata per poter valutare una proposta di PPP presentata ai sensi dell’art. 193 del nuovo Codice.

Con una recente sentenza, la n. 147 del 16 aprile 2025, il TAR Friuli Venezia Giulia ha introdotto un chiarimento interpretativo di grande rilievo nel panorama del partenariato pubblico-privato, affermando che la stazione appaltante non deve essere qualificata per poter valutare una proposta di PPP presentata ai sensi dell’art. 193 del nuovo Codice. La decisione, apparentemente legata a un caso concreto, assume invece un’importanza generale, poiché interviene sul rapporto – spesso controverso – tra l’assetto normativo della qualificazione e le dinamiche operative delle amministrazioni pubbliche.

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