La possibilità per il Responsabile Unico del Progetto di rivalutare le offerte presentate in una gara pubblica dopo il giudizio della commissione giudicatrice è un tema che ha attirato notevole attenzione in ambito giurisprudenziale. Si tratta di una questione particolarmente delicata, in quanto coinvolge principi fondamentali del diritto degli appalti pubblici quali trasparenza, imparzialità e par condicio tra i concorrenti mettendoli in contrasto con il raggiungimento del tanto agognato risultato. Per questo la giurisprudenza amministrativa è più volte intervenuta sul tema ribadendo che la competenza della commissione giudicatrice, pur essendo esclusiva in relazione alla valutazione tecnica delle offerte, non precluda in modo assoluto un riesame delle offerte tecniche da parte dell’amministrazione procedente, rappresentata dal RUP. Tale potere di riesame si fonda sul ruolo stesso del RUP, il quale è responsabile del corretto e razionale svolgimento della procedura di gara e ha il compito di verificare e convalidare l’attività istruttoria svolta dalla commissione. La commissione giudicatrice, infatti, agisce come organo straordinario e temporaneo con funzioni di natura istruttoria e tecnica, esprimendo giudizi tecnici sulle offerte. Tuttavia, queste valutazioni non vincolano l’amministrazione, che mantiene la possibilità di riesaminare l’idoneità tecnica delle offerte nel caso emergano elementi di irregolarità o vizi procedurali.
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