I poteri ed i limiti alla rivalutazione delle offerte

di Niccolò Grassi
Si tratta di una questione particolarmente delicata, in quanto coinvolge principi fondamentali del diritto degli appalti pubblici quali trasparenza, imparzialità e par condicio tra i concorrenti mettendoli in contrasto con il raggiungimento del tanto agognato risultato.

La possibilità per il Responsabile Unico del Progetto di rivalutare le offerte presentate in una gara pubblica dopo il giudizio della commissione giudicatrice è un tema che ha attirato notevole attenzione in ambito giurisprudenziale. Si tratta di una questione particolarmente delicata, in quanto coinvolge principi fondamentali del diritto degli appalti pubblici quali trasparenza, imparzialità e par condicio tra i concorrenti mettendoli in contrasto con il raggiungimento del tanto agognato risultato. Per questo la giurisprudenza amministrativa è più volte intervenuta sul tema ribadendo che la competenza della commissione giudicatrice, pur essendo esclusiva in relazione alla valutazione tecnica delle offerte, non precluda in modo assoluto un riesame delle offerte tecniche da parte dell’amministrazione procedente, rappresentata dal RUP. Tale potere di riesame si fonda sul ruolo stesso del RUP, il quale è responsabile del corretto e razionale svolgimento della procedura di gara e ha il compito di verificare e convalidare l’attività istruttoria svolta dalla commissione. La commissione giudicatrice, infatti, agisce come organo straordinario e temporaneo con funzioni di natura istruttoria e tecnica, esprimendo giudizi tecnici sulle offerte. Tuttavia, queste valutazioni non vincolano l’amministrazione, che mantiene la possibilità di riesaminare l’idoneità tecnica delle offerte nel caso emergano elementi di irregolarità o vizi procedurali.

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In archivio
ANTICORRUZIONE
di Gabriella Sparano
Il Comunicato del Presidente del 23 luglio 2025 (pubblicato il 30 luglio) sembra tuttavia scaricare l’onere e la responsabilità di verificare la regolarità delle polizze e la legittimità dell’emittente direttamente sulle stazioni appaltanti e sugli operatori economici, con effetti che possono determinare esclusioni dalle gare. Perplessità anche sul richiamo al Bando tipo n. 1/2023.
SENTENZA N. 6754
di Gabriella Sparano
La sentenza, infatti, basandosi sulla lex specialis della fattispecie posta al suo esame, ha rilevato come la stessa identificasse il requisito di capacità tecnica richiesto non già nella titolarità di un contratto pubblico, bensì nell’esecuzione del servizio in questione.
CONSIGLIO DI STATO
di Niccolò Grassi
Secondo un recente intervento, “la valutazione di affidabilità dell’operatore economico deve essere necessariamente apprezzata al lume della specifica procedura, dell’oggetto, delle condizioni e del luogo di esecuzione della commessa, pertanto è possibile che un medesimo episodio venga diversamente valutato a seconda del contesto di riferimento” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2025, n. 3537).
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
di Gabriella Sparano
Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
TAR LAZIO
di Gabriella Sparano
È evidente, pertanto, che ove dette sopravvenienze si verifichino successivamente alla valutazione di congruità dell’offerta, determinino il meccanismo del riequilibrio del contratto di appalto
INFRASTRUTTURE
Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
CONGIUNTURA
Frena la produzione industriale dell’eurozona che ad aprile torna con il segno negativo. Le stime preliminari diffuse da Eurostat mostrano una flessione congiunturale dello 0,1%, dopo l’aumento dello 0,5% a marzo, e ben più ampio è l’arretramento su base annua con -3% rispetto ad aprile 2023. Nell’intera Unione Europea la produzione industriale è aumentata dello 0,5% rispetto al mese di marzo e calata del 2% su base annua.  In Italia rispetto a marzo 2024 si è registrata una flessione dell’1% (dopo -0,5%) e del 2,9% rispetto ad aprile 2023 dopo il  -3,2%…