SENTENZA N.13131

Pignorabilità dei crediti nei RTI: la Cassazione conferma la rappresentanza esclusiva alla mandataria dell’ATI

di Gabriella Sparano
La ratio di questa disciplina è soprattutto di natura pragmatica: consentire cioè alla stazione appaltante di relazionarsi con un unico interlocutore – la mandataria, appunto – semplificando la gestione dell’appalto e prescindendo dalle dinamiche interne tra le imprese associate.

“Nell’associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all’estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l’assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all’assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all’esecutato”. E’ il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (Sentenza del 17/05/2025, n. 13131), che chiarisce in modo inequivocabile la posizione della mandataria all’interno dell’ATI e le implicazioni per i rapporti con la stazione appaltante e i terzi creditori.

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