Oramai, nell’ambito degli appalti pubblici completamente digitalizzati, la piattaforma telematica utilizzata per la presentazione delle offerte svolge il ruolo di protagonista, configurandosi non solo come strumento operativo, ma anche come custode e garante delle regole procedurali, imponendo quindi un preciso dovere di diligenza agli operatori economici. È in questo senso che va, infatti, intesa la vicenda su cui si è pronunciato il TAR Umbria-Perugia, con la Sentenza del 09/05/2025, n. 487. Nella fattispecie, la mancata operazione di “conferma offerta” sulla piattaforma, un adempimento apparentemente solo formale (visto che di fatto l’offerta era stata caricata), ha sancito l’esclusione del ricorrente, aprendo il contenzioso risolto con la sentenza in esame, che pone l’accento sulla rigorosa osservanza delle prescrizioni digitali. La procedura di gara, infatti, prevedeva una sequenza precisa di adempimenti per la valida presentazione delle offerte. Nonostante il ricorrente avesse correttamente caricato a sistema la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica, la dimenticanza di cliccare sul pulsante di “conferma offerta” è risultata fatale.
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