La sentenza n. 3633 del 29 aprile 2025 del Consiglio di Stato torna a riaffermare con nettezza un principio che la giurisprudenza più accorta ha già avuto modo di porre in evidenza, ma che trova in questa pronuncia una delle sue più chiare declinazioni: il Piano Economico Finanziario (PEF), pur non costituendo necessariamente un elemento obbligatorio dell’offerta, ne rappresenta un parametro sostanziale di affidabilità e coerenza, soprattutto quando, come nel caso deciso, lo stesso viene allegato all’offerta tecnica e costituisce elemento esplicativo del piano gestionale proposto. Il caso riguardava l’affidamento in concessione di un impianto sportivo, rispetto al quale l’amministrazione aveva ritenuto l’offerta dell’aggiudicataria non congrua, fondando la propria valutazione non solo su elementi formali, ma anche e soprattutto sulla mancata sostenibilità delle condizioni economiche rappresentate nel piano finanziario.
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