Anomalia dell’offerta: non basta “spiegare”, occorre “provare”. La verifica di anomalia dell’offerta deve andare oltre le spiegazioni fornite dal concorrente. Lo ha affermato il TAR Sicilia – Catania, con la sentenza del 16/09/2025, n. 2671, contemperando l’autonomia della stazione appaltante con il necessario controllo sulla serietà e tenuta economica delle offerte nelle gare d’appalto. Secondo la sentenza, infatti, se da un lato il sindacato del giudice sull’operato tecnico-discrezionale compiuto dalla Stazione Appaltante è limitato (come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza), dall’altro lato non può venir meno il controllo effettivo sul rispetto dei minimi salariali inderogabili e sulla coerenza logico-contabile delle giustificazioni presentate dall’operatore economico. In altre parole, se il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione, ha comunque il dovere di accertare che la sua decisione sia ragionevole e supportata da un’istruttoria adeguata.
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