Con la sentenza n. 3260 del 18/11/2025, il TAR Sicilia – Catania ha chiarito le modalità corrette per l’individuazione dei servizi ad alta intensità di manodopera, per i quali le stazioni appaltanti sono tenute a scegliere il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, lett. a), del Codice, che a sua volta rinvia alla definizione di “contratti ad alta intensità di manodopera” contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1 del Codice (“contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi”).
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