L’iscrizione dell’operatore economico nell’Albo dei fornitori non esime l’Amministrazione dall’effettuare nei suoi confronti le verifiche prescritte dalla legge in caso di affidamento o di aggiudicazione disposti in suo favore. L’operatore economico, infatti, non è qualificato per lo specifico appalto per il solo fatto di risultare iscritto nell’elenco tenuto dall’Amministrazione appaltante, seppure per la categoria merceologica di interesse.
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