L’invio dell’offerta tecnica attraverso WeTransfer non legittima l’esclusione del concorrente per violazione del principio di segretezza delle offerte. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza del 1° luglio 2024, n. 5789, che, sebbene riferita a una vicenda ricadente sotto il codice 50, è emblematica anche sotto il vigente codice, sia perché si occupa di una fattispecie che ben potrebbe verificarsi anche oggi in piena era digitale, sia perché, per sua stessa ammissione, è in linea con il principio del risultato e quello della fiducia sebbene codificati espressamente solo con gli articoli 1 e 2 del codice 36.
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