Il decreto-legge 212 sul Superbonus “rischia di produrre solo scheletri urbani con cantieri fermi e tribunali intasati, premiando i furbi che hanno intascato fondi pubblici senza finire i lavori”. Nella valutazione dei costruttori dell’ANCE, fatta ieri in audizione alla commissione Finanze della Camera, non c’è solo lo scontato giudizio negativo sul DL, poco più di una sanatoria che permette di non perdere il 110% per i lavori già svolti nel caso in cui non si concluda l’intervento. C’è anche una prima denuncia degli effetti urbanistico-paesaggistici e sociali (contenzioso) che rischiamo di vedere nelle nostre città per effetto del problema che il governo non ha voluto risolvere e neanche affrontare, un tempo supplementare contingentato per consentire il completamento dei lavori. L’analisi comincia a spostarsi oltre il presente in cui c’è ancora battaglia tra fare e non fare e si comincia a trasferire anche sui risultati prodotti a stagione chiusa.
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GS
- 16 Gennaio 2024
- Articoli, In evidenza

Giorgio Santilli
La Sentenza del 25/07/2025, n. 27467: anche se l’aggiudicazione è “inquinata da illiceità”, l’appaltatore che esegue, anche solo in parte, gli obblighi contrattuali, ha diritto al relativo corrispettivo
Il Comunicato del Presidente del 23 luglio 2025 (pubblicato il 30 luglio) sembra tuttavia scaricare l’onere e la responsabilità di verificare la regolarità delle polizze e la legittimità dell’emittente direttamente sulle stazioni appaltanti e sugli operatori economici, con effetti che possono determinare esclusioni dalle gare. Perplessità anche sul richiamo al Bando tipo n. 1/2023.
La sentenza, infatti, basandosi sulla lex specialis della fattispecie posta al suo esame, ha rilevato come la stessa identificasse il requisito di capacità tecnica richiesto non già nella titolarità di un contratto pubblico, bensì nell’esecuzione del servizio in questione.
Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
È evidente, pertanto, che ove dette sopravvenienze si verifichino successivamente alla valutazione di congruità dell’offerta, determinino il meccanismo del riequilibrio del contratto di appalto
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