LE LINEE GUIDA SUI REQUISITI DEI FORMATORI

La SNA esclude dall’attività di formazione per le stazioni appaltanti i soggetti privati con finalità di lucro

Potranno svolgere queste attività necessaria per la qualificazione delle SA soltanto soggetti che escludano finalità di lucro per le proprie attività: università pubbliche o private, enti pubblici con finalità istituzionali di formazione dei dipendenti pubblici e dei professionisti, società in house, fondazioni, associazioni o consorzi, soggetti privati. Il provvedimento annunciato dall’ANAC, reperibile solo sul sito della SNA – di Gabriella Sparano

Archiviate, o quasi, le polemiche sul Fascicolo virtuale dell’operatore economico, versione 2.0, altre dispute si stanno affacciando all’orizzonte nel complesso e difficile mondo dei contratti pubblici. Pomo della discordia, questa volta, è l’approvazione del regolamento contenente i requisiti per l’accreditamento degli enti che erogano attività di formazione sui contratti pubblici ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.
La formazione del personale è, infatti, uno dei requisiti da soddisfare per ottenere la qualificazione e, tra l’altro, il prossimo giugno, compiranno un anno le prime qualificazioni richieste dalle stazioni
appaltanti che, ai sensi dell’articolo 11 dell’allegato II.4 del codice, sono aggiornate ogni due anni.
Pertanto, l’approvazione di questo regolamento appare tempestiva proprio in vista delle formazioni che le stazioni appaltanti devono fornire ai propri dipendenti per il primo aggiornamento delle
informazioni e dei dati necessari per la revisione della qualificazione da avviare entro tre mesi dalla scadenza biennale, per evitare il rischio di una diminuzione del punteggio inizialmente ottenuto.
A lamentarsi, però, di questo documento, invocandone in alcuni casi addirittura una incostituzionalità per contrasto con l’articolo 41 della Costituzione, è proprio la categoria dei formatori che, dall’entrata in vigore del nuovo codice, ha visto sempre più incrementare le proprie fila e che oggi
vede invece la propria esistenza minacciata dai requisiti di accreditamento tracciati appunto dal documento.

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SPARITO DAI RADAR DA MARZO 2024
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IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
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Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
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