È corretto ritenere che nel Codice ci sia un problema di coordinamento normativo in materia di dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara? Da un lato, infatti, c’è l’articolo 36, il quale, al comma 9, chiarisce che il termine di impugnazione dell’aggiudicazione e dell’ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre COMUNQUE dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, CONTESTUALMENTE alla quale: 1) l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi (comma 1); 2) agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma digitale, le offerte dagli stessi presentate, oltre a quanto indicato al precedente n. 1 (comma 2). Ebbene, la circostanza che detto comma 9 sia posto a chiusura dei commi precedenti relativi all’ostensione dei segreti tecnici e commerciali dell’offerta ed al relativo contenzioso, nonché il suo utilizzo dell’avverbio “comunque”, fanno ritenere che i 30 giorni per l’impugnazione dell’aggiudicazione e dell’ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorrano dalla comunicazione di aggiudicazione INDIPENDENTEMENTE dal differimento, rispetto a questa, della effettiva conoscibilità delle parti dell’offerta ritenute segrete, in quanto: – nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall’offerente, l’ostensione dell’offerta di cui è stato richiesto l’oscuramento è consentita decorsi 10 giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione, termine entro il quale vanno depositati e notificati i ricorsi avverso le decisioni assunte dalla stazione appaltante nel provvedimento di aggiudicazione in ordine alle richieste di oscuramento; – nel caso in cui, invece, la stazione appaltante decida di oscurare parte della documentazione, la parte controinteressata ha 10 giorni per promuovere il ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso la decisione dell’amministrazione di oscuramento di parte della documentazione.
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