TAR SICILIA-PALERMO

La pregnanza dell’illecito professionale

di Gabriella Sparano
La sentenza del 09/04/2025 n. 781 è intervenuta sulla questione dell’obbligo motivazionale della stazione appaltante in relazione alla valutazione dell’affidabilità professionale dei concorrenti con particolare riferimento alla dichiarazione di pregressi illeciti professionali.

Se il pregresso illecito professionale dichiarato dal concorrente presenta una “pregnanza” significativa, la stazione appaltante deve adeguatamente e puntualmente motivarne l’ammissione, che ha ritenuto di dichiarare nonostante l’illecito stesso. È quanto ha affermato il TAR Sicilia-Palermo con la sentenza del 09/04/2025 n. 781, intervenuta sulla questione dell’obbligo motivazionale della stazione appaltante in relazione alla valutazione dell’affidabilità professionale dei concorrenti con particolare riferimento alla dichiarazione di pregressi illeciti professionali. Il giudice amministrativo, infatti, pur riconoscendo che l’orientamento giurisprudenziale prevalente richiede un obbligo motivazionale preciso e puntuale sulla rilevanza di un illecito professionale e sulla sua incidenza sull’affidabilità del concorrente solo in caso di esclusione (laddove invece l’ammissione non richiederebbe una motivazione esplicita, potendo questa essere implicita o desunta dall’atto stesso di ammissione), ha tuttavia ritenuto che tale regola generale non possa essere assolutizzata, ma vada modulata e applicata caso per caso.

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Secondo quanto stabilito con la sentenza n. 142 del 5 aprile 2025, sussiste un vero e proprio onere in capo all’amministrazione di ricercare l’effettiva volontà negoziale del concorrente.
CONSIGLIO DI STATO
di Niccolò Grassi
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LE DUE SENTENZE
di Gabriella Sparano
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IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
di Gabriella Sparano
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TAR LAZIO
di Gabriella Sparano
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INFRASTRUTTURE
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CONGIUNTURA
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