Se il pregresso illecito professionale dichiarato dal concorrente presenta una “pregnanza” significativa, la stazione appaltante deve adeguatamente e puntualmente motivarne l’ammissione, che ha ritenuto di dichiarare nonostante l’illecito stesso. È quanto ha affermato il TAR Sicilia-Palermo con la sentenza del 09/04/2025 n. 781, intervenuta sulla questione dell’obbligo motivazionale della stazione appaltante in relazione alla valutazione dell’affidabilità professionale dei concorrenti con particolare riferimento alla dichiarazione di pregressi illeciti professionali. Il giudice amministrativo, infatti, pur riconoscendo che l’orientamento giurisprudenziale prevalente richiede un obbligo motivazionale preciso e puntuale sulla rilevanza di un illecito professionale e sulla sua incidenza sull’affidabilità del concorrente solo in caso di esclusione (laddove invece l’ammissione non richiederebbe una motivazione esplicita, potendo questa essere implicita o desunta dall’atto stesso di ammissione), ha tuttavia ritenuto che tale regola generale non possa essere assolutizzata, ma vada modulata e applicata caso per caso.
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