È il primo principio enunciato dal codice 36, che si apre con esso e gira intorno ad esso. Stiamo parlando del principio del risultato, contenuto appunto nell’articolo 1 del codice e
richiamato nell’articolo 4, quale criterio interpretativo ed applicativo delle sue disposizioni (insieme ai principi della fiducia e dell’accesso al mercato).
Un principio che, seppure già immanente alla disciplina dei rapporti tra appaltatore e committente pubblico, è stato finalmente positivizzato solo dal nuovo Codice nei termini seguenti: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza».
Cosa comporti concretamente ed operativamente tale principio lo ha chiarito il TAR Parma con la sentenza 98 del 29 aprile 2024.
Tale sentenza, infatti, dopo aver ritenuto detto principio inapplicabile (nonostante la detta immanenza) a una gara svolta sotto il previgente codice 50, in quanto espressamente normato solo dal codice 36, ha precisato che lo stesso «consente di orientare l’operato delle stazioni appaltanti attraverso due criteri di indirizzo:
a) il “criterio temporale” della tempestività dell’affidamento ed esecuzione del contratto, che impone alle stazioni appaltanti il superamento delle situazioni di inerzia o di impasse per
difficoltà connesse, tra l’altro, alla difficoltà di interpretazione delle disposizioni unionali e nazionali, oltre che da quelle fornite in sede pretoria, guardando al risultato attraverso
l’applicazione di una regola per il caso concreto, pur sempre nel dovuto rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
b) il “criterio qualitativo” dell’efficienza ed economicità dell’affidamento ed esecuzione del contratto, la cui applicazione deve guidare la stazione appaltante nella scelta della soluzione che consenta di addivenire all’ottimizzazione del rapporto tra il profilo tecnico-qualitativo dell’offerta e quello economico del prezzo da corrispondere».
Quindi, se, da un lato, il primo obiettivo assegnato dal legislatore alle stazioni appaltanti è quello dell’affidamento dei contratti di appalto e di concessione in modo tempestivo, efficiente ed economico, dall’altro lato il principio del risultato in generale ed il “criterio qualitativo” e il “criterio temporale” in particolare trovano comunque quale limite esterno ed imprescindibile il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Pertanto, laddove, come nel caso di specie, l’amministrazione provveda alla revoca dell’aggiudicazione disposta a favore dell’operatore economico che abbia «offerto la migliore
proposta tecnico economica» (criterio qualitativo), in quanto non conforme alla lex specialis del capitolato speciale d’appalto, tale condotta non risulta in alcun modo in contrasto con il principio del risultato. Anzi, essa costituisce la necessaria e doverosa applicazione di quanto espressamente previsto dalla lex specialis e, pertanto, coerentemente adottata in conformità al principio di legalità e al principio della par condicio competitorum.
Quindi, contrariamente a come inteso da molti semplicisticamente, il principio del risultato non equivale ad affidamento tempestivo dell’appalto ad ogni costo, imponendo comunque un equilibrato contemperamento con i superiori principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
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