LA SENTENZA DEL TAR MARCHE

Il principio del favor partecipationis si applica per errori nel bando, non per errata valutazione delle cause di esclusione

Il principio in questione assume rilievo solo nei casi in cui, a causa di una clausola poco chiara ed ambigua della lex specialis, emergano irregolarità o incompletezze nelle domande di partecipazione e/o nelle offerte. Le disposizioni relative alle cause di esclusione, invece, “non sono annoverabili nel genus delle clausole oscure o contraddittorie, perché esse sono del tutto (o comunque sufficientemente) chiare quanto alla descrizione dei presupposti per la loro applicazione” – di Gabriella Sparano

Il principio del favor partecipationis non può essere invocato dal concorrente per contestare il mancato possesso dei requisiti eccepitogli dalla stazione appaltante, anche nelle fattispecie di cui all’articolo 95 del codice disciplinante le cause di esclusione non automatica, che implicano una valutazione discrezionale (pur motivata) da parte della stazione appaltante.

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Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
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