“Il premio di accelerazione costituisce un compenso autonomo ed ulteriore, diverso dal corrispettivo dei lavori, spettante all’appaltatore nell’eventualità, oggettivamente verificabile, dell’ultimazione dei lavori anticipata rispetto alla data fissata in contratto” e le controversie relative alla sua corresponsione sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza dell’11 luglio 2024, n. 6210, che fa il punto sul premio di accelerazione, la cui previsione – risalente all’ormai abrogato articolo 145, comma 9, del regolamento di attuazione del Dpr 207/2010 che lo subordinava alla ricorrenza di “casi particolari che rendano apprezzabile l’interesse a che l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ad un termine contrattualmente previsto” – è stata ripresa dall’articolo 126 del codice 36, che lo subordina alla sola previsione espressa di esso nel bando o nell’avviso di indizione della gara.
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