LA SENTENZA DEL TAR VENETO

I costi di manodopera indicati in sede di offerta devono ricomprendere anche quelli del subappaltatore

L’operatore economico dovrà fare attenzione: la verifica dei costi di manodopera svolta dalla stazione appaltante riguarderà il totale dei costi di manodopera, compresi quelli pagati dalle imprese terze ai propri lavoratori. Si rafforza in questo modo un principio che era stato già riconosciuto dalla giurisprudenza sul codice 50. La questione dei costi diretti e indiretti – di Gabriella Sparano

Alla luce del Dlgs 36/2023 deve ritenersi che il concorrente debba in ogni caso indicare in sede di offerta i costi della manodopera delle prestazioni contrattuali anche se oggetto di subappalto a terzi”. È questa la conclusione lapidaria cui giunge il TAR Veneto-Venezia con la sentenza del 21 giugno 2024, n. 1560, che fornisce in tal modo chiarimenti alle stazioni appaltanti su un tema, quello dei costi della manodopera, alquanto impegnativo a fronte di una nuova disciplina che, da un lato, li ritiene sottratti al ribasso ma non in maniera assoluta (articolo 41, comma 14) e, dall’altro, ne impone la verifica alla luce del CCNL maggiormente rappresentativo individuato dalle stesse stazioni appaltanti (articolo 11).

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