LA SENTENZA TAR CAMPANIA 5055

Gli operatori economici devono motivare puntualmente il rifiuto di mostrare dati relativi a un’offerta per segreto commerciale

di Silvana Siddi
Le stazioni appaltanti dovranno, nella loro attività discrezionale, valutare l’attendibilità della sussistenza di detti segreti e, qualora non li ritengano sussistenti, dovranno far prevalere i principi generali di trasparenza e pubblicità.

Nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nelle richieste di accesso agli atti, gli operatori economici controinteressati non possono  rifiutare “genericamente” l’ostensione dei dati che  riguardano le loro offerte, ma devono  puntualmente e motivatamente indicare le ragioni che devono  rappresentare esigenze di segretezza tecnica o commerciale. Le stazioni appaltanti dovranno, nella loro attività discrezionale, valutare l’attendibilità della sussistenza di detti segreti e, qualora non li ritengano sussistenti, dovranno far prevalere i principi generali di trasparenza e pubblicità.

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