In una procedura di gara d’appalto, l’Amministrazione aggiudicatrice ha il potere di sottoporre a verifica le offerte, anche in assenza dei presupposti specifici di anomalia previsti dall’articolo 110 del Dlgs. 36/2023, specialmente quando si tratta di affidamenti strategici e rilevanti per il proprio “core business”. Tuttavia, tale potere deve essere esercitato nel pieno rispetto del principio del contraddittorio con l’operatore economico, nonché dei principi di trasparenza, collaborazione e buona fede. In particolare, qualora la stazione appaltante richieda chiarimenti o disponga audizioni, è suo onere fornire preventivamente le specifiche criticità rilevate, consentendo all’offerente di preparare adeguatamente la propria difesa e di partecipare effettivamente al procedimento di verifica. L’esclusione basata su una mancata partecipazione ad un’audizione, senza che siano state fornite le necessarie indicazioni sulle criticità e senza che sia stata data la possibilità di un successivo confronto, viola il principio del contraddittorio e rende illegittimo il provvedimento di esclusione.
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