La collaborazione tra enti può spingersi fino a consentire la trasmissione da un ente all’altro dei documenti e dei certificati acquisiti da uno di loro tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE 2.0) relativamente al comune aggiudicatario delle rispettive procedure di affidamento? A nostro parere, la domanda è negativa e vi spieghiamo il perché. Ad eccezione delle informazioni di natura pubblica e, quindi accessibili da parte di chiunque (ad esempio, il certificato di iscrizione camerale ed i reati sottoposti a menzione, cfr. Parere MIT n. 3123 del 06/12/2024), la maggior parte dei dati e delle informazioni acquisibili, ai fini delle verifiche dei requisiti di partecipazione, attraverso il FVOE sono o contengono dati personali (in particolare, dati sensibili e giudiziari), per i quali il GDPR – Regolamento UE 2016/679 prescrive ai soggetti che ne effettuano il trattamento particolari misure per garantirne il corretto e sicuro utilizzo, laddove: – per trattamento, si intende, tra l’altro, la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione; – per soggetto, si intende sia il Titolare privacy (che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento) sia il Responsabile privacy (che è incaricato dal primo a compiere specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati).
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