TAR NAPOLI

Il fallimento dell’affittante il ramo d’azienda può essere causa di esclusione dalla gara solo in caso di elementi di continuità sostanziale tra le parti del contratto

di Gabriella Sparano
Il tribunale ha ritenuto illegittima l’esclusione dichiarata da una stazione appaltante sul presupposto che le vicende della società affittante il ramo di azienda, sottoposta a liquidazione giudiziale, si ripercuotessero anche in capo all’operatore economico concorrente per il principio del contagio.

Il fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) dell’affittante il ramo d’azienda può essere causa di esclusione dalla gara dell’affittuario solo qualora la stazione appaltante riscontri elementi di continuità sostanziale tra le parti del contratto di affitto di ramo d’azienda e, a seguito degli approfondimenti istruttori disposti dalla medesima stazione appaltante, l’affittuario partecipante alla gara non fornisca prova della completa “cesura” tra le due gestioni, necessaria per evitare che le vicende negative occorse all’affittante si ripercuotano a suo carico.
Una esclusione, quindi, tutt’altro che automatica, ma che anzi richiede una istruttoria approfondita da parte della stazione appaltante. E questo perché la causa di esclusione automatica prevista dall’articolo 94, comma 5, lett. d), del Codice, costituita appunto dalla liquidazione giudiziale, è testualmente riferita al solo operatore economico concorrente, su cui non può, per il cosiddetto principio del contagio, ripercuotersi, con il medesimo effetto escludente automatico, la liquidazione giudiziale del suo concedente il ramo di azienda.

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