Il principio di rotazione, finalizzato a favorire l’alternanza tra gli operatori economici negli affidamenti pubblici e a promuovere la concorrenza, ha subito un significativo ammorbidimento con il Codice vigente rispetto a quello precedente. Mentre nel Dlgs. 50/2016, infatti, il principio di rotazione era più rigoroso e richiedeva una motivazione adeguata per il nuovo affidamento o il reinvito del contraente uscente, il nuovo quadro normativo introduce molteplici deroghe. Parte da questa considerazione il TAR Lazio-Roma per illustrare, con la Sentenza del 17/07/2025, n. 14113, due specifiche ipotesi di deroga al principio di rotazione: – la prima, prevista dallo stesso Codice, ma per la quale il giudice amministrativo ha dato una sua chiave di lettura; – la seconda, di origine giurisprudenziale e per la quale le Stazioni Appaltanti hanno sempre qualche dubbio su come procedere. La deroga normativa è quella prevista nell’articolo 49, comma 5, del Dlgs. 36/2023, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti non sono tenute ad applicare il principio di rotazione nelle procedure negoziate senza bando per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000 (e fino alle soglie di rilevanza unionale), a condizione che nell’indagine di mercato non siano stati posti “limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata”.
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