È possibile inserire i costi della mano d’opera all’interno delle “spese generali” in un’offerta di gara d’appalto? La domanda non è così peregrina visto che ha dato addirittura luogo a due orientamenti giurisprudenziali contrastanti, un orientamento più restrittivo e un orientamento più permissivo. L’orientamento più restrittivo è quello a cui ha aderito il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza del 22/09/2025, n. 16369, il quale ha stabilito che non è possibile inserire, nemmeno parzialmente, il costo della manodopera nelle “spese generali” se non è stato esplicitamente e distintamente dichiarato nell’offerta presentata in sede di gara. Questo approccio si basa sull’idea che le “spese generali” costituiscono una voce di costo che comprende tutte le risorse che – ad esclusione della manodopera e di altre voci specificate separatamente – l’operatore economico dichiara di impiegare per l’esecuzione della commessa e per le quali – salvo diversa indicazione del bando o della stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia – non è richiesta una esposizione dettagliata.
Questo contenuto è riservato agli abbonati
Accedi per continuare nella lettura.