TAR LAZIO-ROMA

I costi della manodopera tra le spese generali solo se specificato nell’offerta in gara

di Gabriella Sparano
Questo approccio si basa sull’idea che le “spese generali” costituiscono una voce di costo che comprende tutte le risorse che l’operatore economico dichiara di impiegare per l’esecuzione della commessa.

È possibile inserire i costi della mano d’opera all’interno delle “spese generali” in un’offerta di gara d’appalto? La domanda non è così peregrina visto che ha dato addirittura luogo a due orientamenti giurisprudenziali contrastanti, un orientamento più restrittivo e un orientamento più permissivo. L’orientamento più restrittivo è quello a cui ha aderito il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza del 22/09/2025, n. 16369, il quale ha stabilito che non è possibile inserire, nemmeno parzialmente, il costo della manodopera nelle “spese generali” se non è stato esplicitamente e distintamente dichiarato nell’offerta presentata in sede di gara. Questo approccio si basa sull’idea che le “spese generali” costituiscono una voce di costo che comprende tutte le risorse che – ad esclusione della manodopera e di altre voci specificate separatamente – l’operatore economico dichiara di impiegare per l’esecuzione della commessa e per le quali – salvo diversa indicazione del bando o della stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia – non è richiesta una esposizione dettagliata.

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