Tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, che riguardano la scelta del contraente (ossia, le procedure di affidamento), sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Pertanto, questa materia rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, come previsto dall’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e neppure le regioni ad autonomia speciale possono dettare una disciplina difforme dalle suddette disposizioni nazionali. Lo ha ribadito la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 80/2025 del 19/06/2025, che, nello specifico, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro legge provinciale di Bolzano n. 2 del 2024, nella parte in cui prevede che la stazione appaltante richieda l’indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza solo al concorrente primo in graduatoria.
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