DOPO LA SENTENZA 77/2025 DEL TAR CAMPANIA

La Corte costituzionale salva l’inversione procedimentale

di Gabriella Sparano
Riaffermato che la ratio del principio di invarianza della soglia di anomalia è garantire la continuità e la stabilità degli esiti di gara, evitando dilatazioni dei tempi e spreco di risorse dovuti a impugnazioni speculative.

È costituzionalmente legittima la scelta del Legislatore del Codice di fissare l’aggiudicazione come momento di “cristallizzazione” della soglia di anomalia, anche nelle gare con inversione procedimentale (articolo 108, comma 12)? È il quesito rimesso, con ordinanza del 21 maggio 2024, iscritta al n. 126 reg. ord. 2024, dal TAR Campania alla Corte Costituzionale, che con la Sentenza n. 77/2025 depositata lo scorso 30 maggio ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale. Il caso di specie riguardava una gara del Comune di Napoli con inversione procedimentale (articolo 107, comma 3, del Codice), che prevedeva quindi l’esame delle offerte economiche prima della verifica dei requisiti dei partecipanti. In questo contesto, dopo l’apertura delle offerte e un primo calcolo della soglia di anomalia, l’esito del soccorso istruttorio (con l’esclusione di alcuni concorrenti per mancata regolarizzazione della documentazione) aveva comportato un ricalcolo della soglia di anomalia, mutando la graduatoria iniziale e l’identità dell’aggiudicatario.

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