TU antimafia, la Consulta: incostituzionale non prevedere la sospensione estesa degli effetti dell’informazione interdittiva

di Gabriella Sparano
Il ruolo decisivo delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 36/2023) nel supportare la dichiarazione di incostituzionalità è emerso chiaramente dalle argomentazioni del TAR Calabria (rimettente la questione di incostituzionalità), recepite dalla Corte Costituzionale.

Nella sentenza n. 109 depositata il 17/07/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). La Corte ha ritenuto incostituzionale tale disposizione nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva, derivante dall’ammissione al controllo giudiziario con esito positivo, si estenda fino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’articolo 91, comma 5, del medesimo codice. Il ruolo decisivo delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 36/2023) nel supportare la dichiarazione di incostituzionalità è emerso chiaramente dalle argomentazioni del TAR Calabria (rimettente la questione di incostituzionalità), recepite dalla Corte Costituzionale.

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