In fatto di affidabilità professionale nelle procedure di gara (ex articolo 95, comma 1, lett. e, Dlgs. 36/2023), l’Amministrazione procedente non è tenuta a motivare specificamente l’ammissione in gara di un operatore economico uscente – che abbia correttamente eseguito il precedente contratto senza contestazioni – anche in presenza di illeciti professionali dichiarati o comunque non dichiarati, ma relativi a contratti con altre stazioni appaltanti. La corretta esecuzione del contratto precedente, direttamente accertata “sul campo” dall’Amministrazione, funge infatti da indice di affidabilità qualificato, che rende l’eventuale esclusione per inaffidabilità l’atto che, in tal caso, richiederebbe specifica motivazione.
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