Sebbene non sia controparte contrattuale, la consorziata esecutrice non è affatto relegata al ruolo di mero spettatore passivo delle dinamiche contrattuali, ma ha una propria e autonoma legittimazione ad agire in relazione agli eventi contrattuali. Lo ha affermato il TAR Lombardia-Brescia nella sua Sentenza n. 324 del 14/04/2025, che ha respinto l’eccezione di inammissibilità di una richiesta di accesso ad atti relativi alla gestione contrattuale e del conseguente ricorso per carenza di legittimazione, presentata dalla stazione appaltante nei confronti della consorziata esecutrice. Quest’ultima aveva intrapreso tali azioni in seguito alla risoluzione del contratto dovuta a gravi inadempimenti contestati sia al consorzio contraente che alla stessa consorziata esecutrice.
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