Con la Sentenza del 26 marzo 2025, il Consiglio di Stato torna sulla questione degli intermediari senza detenzione dei rifiuti e sulle conseguenze dell’omessa esplicitazione in sede di gara di voler ricorrere al subappalto cosiddetto “necessario” o “qualificante” per sopperire alla mancata iscrizione nella categoria richiesta dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) Secondo il ricorrente, infatti, non avendo indicato la volontà di avvalersi di detto subappalto, la controparte sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara “non essendovi nessuna norma di legge e/o di lex specialis che consenta agli intermediari senza detenzione di non assolvere agli obblighi dichiarativi prescritti in materia di subappalto necessario”, esonerandoli “dall’obbligo di subaffidare i servizi oggetto dell’appalto pubblico che saranno svolti da terzi”. Ebbene, il Consiglio di Stato, nel respingere la pretesa del ricorrente, parte proprio dal disposto delle norme coinvolte dalla questione e cioè: – l’articolo 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce “intermediario” “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”; – l’articolo 119, del codice 36/2023, che stabilisce, invece, la disciplina vigente del subappalto, di cui mantiene ferma la definizione di cui al precedente codice, specificando soltanto che il subappaltatore si caratterizza per avere una propria organizzazione con assunzione del rischio imprenditoriale relativamente alla parte dell’appalto che esegue.
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