Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) è uno strumento cardine del sistema contrattuale pubblico, concepito per risolvere in modo tempestivo le controversie insorte nella fase esecutiva dei contratti pubblici. La sua introduzione, avvenuta con il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, ha segnato una svolta nel panorama degli appalti pubblici, consolidata poi dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e, più recentemente, dal Correttivo Appalti (D.Lgs. n. 209/2024). Il recente intervento normativo, infatti, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del CCT, in particolare, apportando modifiche al comma 1, dell’articolo 215 del Codice per circoscrivere l’operatività dei collegi consultivi tecnici, chiarendo che essi debbano essere obbligatoriamente istituiti solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, escludendone, pertanto, l’istituzione obbligatoria per tutti i contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali, l’eventuale attivazione viene rimessa alla esclusiva volontà delle parti. Si chiarisce, inoltre, in coerenza con quanto previsto (anche) dall’articolo 1 dell’Allegato V.2, che l’istituto in esame trova applicazione sia nei contratti di appalto che in quelli di concessione. Il Correttivo, poi, ha altresì rafforzato le garanzie di imparzialità e indipendenza dei suoi membri.
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