TAR TOSCANA

Il principio di tipicità delle cause di esclusione e la tenuta del subappalto necessario

di Niccolò Grassi
Il Collegio ha ritenuto nulla, per violazione del principio di tipicità, la clausola del disciplinare che imponeva ai concorrenti l’onere di dichiarare espressamente nel DGUE il ricorso al subappalto necessario, escludendo nel contempo la possibilità di attivare il soccorso istruttorio in caso di omissione.

L’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, ha segnato un passaggio fondamentale nel percorso di razionalizzazione e legalità delle procedure di gara, sancendo espressamente il principio di tipicità delle cause di esclusione. In un ordinamento che per anni ha conosciuto derive formalistiche e incertezze applicative, tale principio rappresenta un presidio di legalità e di parità sostanziale tra i concorrenti, fissando un argine chiaro all’autonomia regolatoria delle stazioni appaltanti. La norma codifica, in particolare al comma 2, la nullità di tutte le clausole della lex specialis che prevedano cause ulteriori di esclusione non espressamente previste dalla legge, segnando una cesura netta con prassi passate e riaffermando la centralità del parametro legale rispetto alla disciplina di gara. La disposizione si innesta nel solco già tracciato dalla giurisprudenza nazionale ed europea e si coniuga in modo coerente con il principio del risultato, da intendersi però come criterio ermeneutico e non come deroga al principio di legalità. In questo quadro normativo rinnovato, la carenza dei requisiti di partecipazione — tra cui rientrano anche quelli di ordine speciale — continua a rappresentare una causa pacificamente legittima di esclusione, a condizione che sia tipizzata dalla legge e non surrettiziamente introdotta dal bando.

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SENTENZA N.13131
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