TRA VECCHIO E NUOVO CODICE

Cambia il principio della immodificabilità della graduatoria, ora è meno cristallizzato. E cambiano gli esiti

Nel nuovo codice la graduatoria risulta sempre modificabile fino alla aggiudicazione, ossia fino al termine della fase dell’affidamento. E i bandi tipo dell’ANAC 1 e 2 conformemente prevedono che, in caso di esito negativo delle verifiche (finalizzate appunto all’aggiudicazione), si procede all’esclusione, alla segnalazione all’Autorità Anticorruzione, all’incameramento della garanzia provvisoria e, successivamente, “a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria” – di Gabriella Sparano

Nel passaggio dal previgente codice 50 all’attuale codice 36, il principio della immodificabilità della graduatoria ha subito una significativa riduzione della sua portata applicativa, passata quasi inosservata ma sostanziale nei suoi effetti.

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Con la sentenza n. 13829 del 14 luglio 2025 il giudice ha sottolineato la rigorosa applicazione delle regole procedurali stabilite dai bandi di gara e gestite dalle piattaforme telematiche.
TAR CAMPANIA NAPOLI
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Con la Sentenza del 14/07/2025, n. 5288, sul ricorso di una società che contestava la propria esclusione dalla gara, il giudice ha respinto tale contestazione, sull’assunto che l’articolo 7 dell’Allegato I.2 al Codice chiarisce che il RUP può svolgere tutte le attività non valutative, mentre la Commissione conserva piena competenza in ordine ai profili tecnico-discrezionali dell’offerta.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
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Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
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