A distanza di pochi giorni tra loro, due decisioni, l’una emessa dall’ANAC con il Parere di precontenzioso n. 103 del 19/03/2025, e l’altra dal TAR Emilia Romagna-Parma, con la sentenza del 01/04/2025 n. 134, si sono occupate della corretta applicazione dei CAM – Criteri Ambientali Minimi nella documentazione di gara ai sensi dell’articolo 57, comma 2, del codice.
Questo contenuto è riservato agli abbonati
Accedi per continuare nella lettura.