L’annullamento, per un vizio sostanziale e radicale, di un bando, quale atto generale unico, di una gara suddivisa in più lotti, comporterà un effetto automaticamente caducante con riguardo a tutti gli atti di tutti i lotti, i quali, sotto il profilo in questione, simul stabunt simul cadent, in quanto tutti dipendenti, quale atto presupposto essenziale, dal bando “unico”. E’ ciò che afferma la sentenza TAR per il Veneto, sezione terza, n. 419/2024, in materia di invalidità caducante di un bando di gara suddiviso in lotti (si veda qui il testo della sentenza).
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