TAR NAPOLI

L’autocertificazione vince sul FVOE, l’operatore economico ne assume responsabilità anche penale

di Gabriella Sparano
E la Pubblica Amministrazione, che riceve la dichiarazione, non è tenuta a contestarne in ogni caso la veridicità, fatto salvo il potere di controllo.

FVOE versus autocertificazione dell’operatore economico. Vince l’autocertificazione. È quanto si ricava dalla Sentenza del TAR Napoli del 24/01/2025 n. 624, dalla quale infatti emerge un giudizio non proprio positivo sulla piena efficacia del FVOE (e della sottostante interoperabilità), che lo porta, al contrario ed anche alla luce del recente correttivo, a ritenere pienamente comprovante e valida invece l’autocertificazione dell’operatore economico che, peraltro, se ne assume la responsabilità, anche penale. Tutto parte dal momento in cui il Codice 36 colloca la verifica dei requisiti rispetto al Codice previgente. Mentre, infatti, nell’articolo 32, comma 7, del vecchio Codice la verifica era posposta all’aggiudicazione, condizionandone l’efficacia, nell’articolo 17, comma 5, dell’attuale Codice, invece, la verifica dei requisiti si colloca nella fase intermedia tra la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara e l’aggiudicazione, che diviene immediatamente efficace.

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