L’accesso agli atti negli appalti pubblici rappresenta da sempre uno degli strumenti più delicati del diritto amministrativo, poiché pone in tensione due esigenze fondamentali: da un lato, la trasparenza dell’azione pubblica e la tutela del diritto di difesa, dall’altro, la protezione della riservatezza, del know-how e dei segreti commerciali delle imprese partecipanti alle gare. Il punto di partenza di tale delicato rapporto trova la propria fonte nel diritto dell’Unione Europea e, in particolare, nell’articolo 39 della direttiva 2014/25/UE, che vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di divulgare informazioni considerate dagli operatori economici come “riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte”. Il principio, tuttavia, non è assoluto: la stessa norma ammette deroghe limitate e puntuali, subordinate al rispetto del principio di proporzionalità e finalizzate alla tutela di diritti altrettanto rilevanti, come quello di difesa in giudizio.
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