CORTE DI CASSAZIONE

Anche negli appalti il giudice può imporre un salario minimo oltre il contratto (che resta il punto di partenza)

La sentenza 27769 afferma che le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva applicabili in forza di norme di rinvio contenute nel Codice 36 (in particolare, all’articolo 11 e all’articolo 119) sono il punto di partenza nella definizione dei costi ma possono essere disapplicate dal giudice e il trattamento retributivo sostituito con uno più congruo, che rispetti il principio di minimo fissato nell’articolo 36 della Costituzione: in particolare vanno rispettati i criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione – di Gabriella Sparano

Anche negli appalti pubblici, le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva applicabile in forza di norme di rinvio contenute nel Codice 36 (in particolare, all’art. 11 ed all’art. 119) possono essere disapplicate dal giudice ed il trattamento retributivo annullato e sostituito con uno più congruo, che rispetti il minimo costituzionale fissato nell’articolo 36 della Costituzione, il quale al comma 1 stabilisce infatti che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

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