Sebbene sia ormai pacificamente ammessa, anche dalla giurisprudenza, la possibilità di ribassare/diminuire i costi della manodopera nei limiti e nelle modalità consentiti dall’articolo 41, comma 14, del codice, non è in ogni caso corretto determinare l’importo a base d’asta riferendosi esclusivamente al costo della manodopera. Lo ha chiarito l’ANAC con l’Atto del Presidente n. 1643/2024 del 9 ottobre scorso, stigmatizzando in tal modo l’operato di un ente che, nel determinare l’importo a base d’asta, non aveva assolutamente considerato tutte le altre voci che contribuiscono alla sua corretta determinazione, quali ad esempio le spese generali, l’utile di impresa e gli eventuali costi per i materiali e le attrezzature previsti dal capitolato a carico dell’appaltatore.
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